Il creditore del soggetto fallito insinuatosi al passivo, a cui è stato assegnato il credito che quest’ultimo vantava nei confronti del debitore sottoposto ad azione esecutiva (ex articolo 35 legge fallimentare), potrà avviare, anche dopo la chiusura della procedura, un ulteriore pignoramento dello stipendio presso il nuovo datore di lavoro del debitore della società fallita.
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