Giuseppe Pennuto

Quando la violazione non può essere immediatamente
contestata, il verbale deve essere notificato, entro novanta giorni dall’accertamento dell’infrazione, all’effettivo trasgressore o al proprietario del veicolo, così come risulta dal Pubblico Registro Automobilistico (PRA) alla data dell’accertamento.

Ma attenzione, la notifica del verbale può essere effettuata entro novanta giorni dalla data in cui risultino dal PRA l’intestazione del veicolo e le altre indicazioni identificative degli interessati o comunque dalla data in cui la pubblica amministrazione è posta in grado di provvedere alla loro identificazione.

Può accadere, ad esempio, che l’accertamento dell’infrazione sia stato effettuato durante un cambio di residenza del proprietario del veicolo e nelle more della conseguente modifica apportata ai registri al PRA.

Tornando al caso in esame, dal 13 luglio 2018 al 15 ottobre 2018 intercorrono 94 giorni: dunque il calcolo è corretto.

Tuttavia, per poter eccepire, in sede giudiziale, il mancato rispetto dei termini di legge previsti per la notifica, non bisogna prendere in considerazione la data di spedizione del verbale quale emerge dal timbro postale (15 ottobre 2018), bensì quella di consegna dell’atto all’ufficio postale da parte degli impiegati a ciò preposti, data che viene normalmente riportata sul verbale stesso e costituisce il momento in cui la notifica si perfeziona per la Pubblica Amministrazione che ha accertato l’infrazione.

Qualora il verbale non riportasse questa informazione, bisognerà purtroppo, prima di avviare un eventuale ricorso per eccepire il mancato rispetto dei termini di legge previsti per la notifica, effettuare accesso agli atti al fine di verificare quale sia stata la data di consegna del verbale di multa all’ufficio postale.


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