Giorgio Valli

Ai sensi della normativa vigente, l’Istituto Nazionale per l’Assicurazione degli Infortuni sul Lavoro (INAIL) è obbligato ad iscrivere a ruolo i crediti per premi non versati nei termini previsti da disposizioni di legge o dovuti in forza di accertamenti d’ufficio, unitamente alle sanzioni ed alle somme aggiuntive.

Non possono essere utilizzati altri strumenti di esazione diretta (ordinanze ingiunzioni, ingiunzioni fiscali), che non sono, per legge, validi come atti da finalizzare al recupero coattivo dei crediti vantati dall’Istituto.

Prima dell’iscrizione a ruolo l’INAIL ha la facoltà (non l’obbligo) di richiedere il pagamento mediante avviso bonario al debitore.

L’iscrizione a ruolo non è eseguita se il debitore provvede a pagare quanto dovuto entro trenta giorni dalla ricezione della contestazione; se entro lo stesso termine viene presentata domanda di rateazione, questa viene definita ai sensi della legge 389/1989 e si procede tempestivamente all’iscrizione a ruolo delle rate dovute, al netto dell’acconto versato.

Ora, visto che lei ha già fruito della concessione di una rateazione, a cui non ha adempiuto, dovrà aspettarsi la notifica di una cartella esattoriale comprensiva del debito residuo, sanzioni ed interessi e non ci sarà un ulteriore avviso bonario.

Se non provvederà al pagamento di quanto dovuto entro sessanta giorni dalla data di notifica della cartella esattoriale, per quanto disposto all’articolo 72 bis del DPR 602/1973 l’Agenzia delle Entrate Riscossione (ADER) potrà richiedere direttamente al datore di lavoro del debitore di pagare, con prelievo dallo stipendio, fino a concorrenza del credito per cui si procede; oppure, potrà pignorare il conto corrente del debitore rivolgendosi direttamente alla banca presso cui il debitore intrattiene il rapporto di conto corrente(insomma, ADER non deve passare per il giudice).

In base all’articolo 72 ter del medesimo DPR, le somme dovute a titolo di stipendio, o di altre indennità relative al rapporto di lavoro (TFR), comprese quelle dovute a causa di licenziamento, possono essere pignorate dall’agente della riscossione in misura pari ad un decimo per importi stipendiali fino a 2.500 euro e in misura pari ad un settimo per importi superiori a 2.500 euro e non superiori a 5.000 euro.

Resta ferma la misura del 20% (di cui all’articolo 545, quarto comma, del codice di procedura civile), se le somme dovute a titolo di stipendio, di salario o di altre indennità relative al rapporto di lavoro o di impiego, comprese quelle dovute a causa di licenziamento, superano i cinquemila euro.

Per il recupero del saldo negativo della carta di credito, la banca dovrà, invece, necessariamente rivolgersi al giudice, per chiedere ed ottenere un decreto ingiuntivo che dovrà essere notificato al debitore (che potrà, eventualmente opporsi, sussistendo validi motivi). Altrimenti, se il credito è stato ceduto, la società cessionaria sicuramente cercherà di risolvere la questione in via stragiudiziale (preferiscono pochi soldi, anche maledetti, ma subito).


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