Annapaola Ferri

Ci spiace molto doverle dare una ferale notizia: lei, pur volendo, non riuscirà, probabilmente mai, a pagare questo debito, dal momento che la cessionaria non potrà presentarsi dal giudice senza uno straccio di estratto conto cronologico (e sarebbe davvero singolare che l’ingiunto, il quale ha anche formalmente chiesto la documentazione nella fase stragiudiziale, potesse prenderne visione solo in sede giudiziale).

Certo, ci vuole poco a metter su un estratto conto cronologico ex post: il problema è che la cessionaria dovrebbe confezionarlo a partire dal quello rilasciato (su carta intestata) al momento della cessione perfezionata con il creditore originario, affinché possa essere calcolato il corretto importo da esigere al debitore.

Quindi, lei non potrà opporsi ad un eventuale decreto ingiuntivo, semplicemente perché, almeno alle condizioni riferite, mai le sarà notificato un decreto ingiuntivo.

Però, il problema può risolverlo (sia a lei che al creditore) accettando l’offerta di saldo stralcio avanzato dalla società cessionaria (sempre sperando che non le propongano uno sconto del 50% su una somma maggiorata del 100% rispetto al debito residuo originario): sappia, tuttavia, che, qualora accettasse il pagamento con cambiali, in caso di nuova malattia con conseguente perdita del posto di lavoro, con le cambiali rimaste impagate il creditore, per avviare le azioni esecutive (pignoramento stipendio, conto corrente, eccetera) non avrà più bisogno di ricorrere al giudice (con l’obbligo di documentare la liquidità, la certezza e l’esigibilità del credito vantato): basteranno, infatti, le sole cambiali non onorate per ingiungere al datore di lavoro o alla banca di provvedere nei confronti del debitore inadempiente.

Infine, visto che lei non fa fatica a scrivere diffide, e volendo darle modo di regolare la questione con raffinata eleganza, il suggerimento è quello di notificare alla società cessionaria una ulteriore diffida e messa in mora ex articolo 1206 del codice civile, secondo il quale il creditore è in mora quando non compie quanto è necessario affinché il debitore possa adempiere l’obbligazione.

Quando il creditore è in mora, è a suo carico l’impossibilità della prestazione sopravvenuta per causa non imputabile al debitore. Non sono più dovuti gli interessi. Il creditore è pure tenuto a risarcire i danni derivati dalla sua mora.

Ci faccia sapere l’effetto che farà la sua diffida e messa in mora del creditore …


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