Con l’operazione di surroga del mutuo ipotecario, il cliente mutuatario può, senza alcun costo, rimborsare in anticipo il finanziamento originario, utilizzando un nuovo prestito concesso da un diverso intermediario, il quale subentra al finanziatore originario che non può ostacolare il trasferimento del mutuo: la portabilità del mutuo si deve tassativamente concludere nei termini di legge, pari a 30 giorni dalla richiesta del cliente al nuovo mutuante di acquisire dal finanziatore originario l’esatto importo del proprio debito residuo.
In caso di ritardo, ai sensi dell’articolo 120 quater, comma 7, del Testo Unico Bancario (TUB) vigente, il cliente può chiedere al finanziatore originario (senza l’onere di individuare l’effettivo responsabile), il risarcimento del danno subito per il tardivo perfezionamento dell’operazione di surroga.
Resta salva, ad ogni modo, la possibilità per il finanziatore originario di rivalersi, per l’intero o solo parzialmente, sulla nuova banca mutuante ove provi che il ritardo sia imputabile a quest’ultima.
Pertanto, la prima cosa da fare è inviare, con raccomandata AR, un reclamo formale alla banca che ha concesso il mutuo da surrogare, lamentando l’eccessivo protrarsi del perfezionamento della pratica di portabilità.
Decorsi 30 giorni dal momento in cui il reclamo è stato ricevuto dal destinatario, qualora la problematica non avesse riscontrato un esito positivo, è possibile adire l’Arbitro Bancario Finanziario (ABF) per ottenere il risarcimento (e la conclusione del trasferimento del mutuo, considerando che l’entità del risarcimento è commisurata al numero di giorni di ritardo). Il ricorso può essere presentato online, non necessitano avvocati, è sufficiente descrivere la vicenda indicando i due soggetti bancari coinvolti, il costo si aggira intorno ai venti euro che saranno restituiti al ricorrente in caso di accoglimento dell’istanza.
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