Annapaola Ferri

Sicuramente non possono insistere due pignoramenti concorrenti sulla stessa pensione, se azionati per crediti della medesima natura.

La natura dei crediti può essere ordinaria: crediti verso banche e finanziarie per prestiti non rimborsati, risarcimenti verso terzi dovuti in seguito a sentenza giudiziale, morosità utenze domestiche, parcelle da corrispondere a professionisti per prestazioni rese e non pagate.

Abbiamo poi i crediti di natura esattoriale, riscossi su mandato dell’ente creditore da Agenzia delle Entrate Riscossione (ex Equitalia) o da concessionarie locali, per tributi erariali e/o locali e sanzioni amministrative non versate nei termini di legge o versate in modo insufficiente.

Infine ci sono i crediti alimentari, dovuti a coniuge e figli in seguito a separazione o divorzio, nonché quelli da corrispondere, ex articolo 433 del Codice Civile, ai familiari (genitori, fratelli, generi, nuore, suoceri e suocere) che versano in stato di indigenza.

Dunque, si possono avere sulla medesima pensione due pignoramenti concorrenti, uno per crediti alimentari e l’altro per crediti ordinari, oppure, uno per crediti esattoriali e l’altro crediti ordinari e via discorrendo. Al limite, potrebbero insistere sulla stessa pensione tre pignoramenti concorrenti: uno per crediti ordinari, l’altro per crediti esattoriali e un altro ancora per crediti di natura alimentare.

Da tenere presente, poi, che la pensione è pignorabile esclusivamente per la parte che eccede il minimo vitale (equivalente alla misura massima dell’assegno sociale aumentato della metà – ad oggi siamo sui 680 euro come minimo vitale).

Pertanto, per il pignoramento della pensione del suo papà vanno presi in considerazione solo i 223 euro eccedenti il minimo vitale.

Infine, la somma della rata di cessione del quinto e delle quote mensilmente prelevate dalla pensione, per pignoramenti in corso, non può superare la metà del rateo pensionistico.

Il calcolo della parte pignorabile della pensione (rateo mensile al netto del minimo vitale di legge) viene effettuato sull’importo percepito dal pensionato al netto degli oneri fiscali, ma, attenzione, al lordo della rata finalizzata a servire il prestito per cessione del quinto e della quota trattenuta per eventuali pignoramenti in corso.

Insomma, non si parte dalla somma accreditata dall’INPS sul conto corrente del pensionato.


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