Ludmilla Karadzic

Sono due le opzioni possibili: la prima, e si tratta di una scelta da bravo ragazzo, consiste nel rivolgersi ad un organismo di composizione della crisi da sovraindebitamento (qui trova il link all’elenco – ci clicchi sopra) in modo che il giudice adito stabilisca, d’autorità, ex legge 3/2012, un piano di rientro (del consumatore) con rate mensili di entità compatibile con la sua nuova situazione economica di pensionato al di sotto della soglia di povertà (ammesso che l’impresa sia possibile).

L’altra opzione, da ragazzo cattivo, contempla, invece, l’interruzione immediata e permanente dei pagamenti mensili finalizzati a soddisfare i debiti assunti quando era ancora un lavoratore attivo, sulla base della consapevolezza che la sua pensione attuale è inferiore al minimo vitale e quindi, totalmente impignorabile.

Come vede, anche le pensioni minime hanno i loro vantaggi: il rovescio della medaglia è che con la seconda opzione i suoi familiari dovranno rinunciare all’eredità per non accollarsi i debiti residui e che lei potrebbe trovare chiuse le porte di accesso al credito se mai ne avesse bisogno (ma devo avvertirla che difficilmente, anche seguendo la strada da ragazzo buono, qualcuno potrebbe concederle un ulteriore prestito).

Quanto sopra, beninteso, vale solo qualora non sia previsto, nelle clausole dei contratti di finanziamento, in occasione del passaggio in quiescenza del debitore, il prelievo del capitale residuo dal Trattamento di Fine Servizio (TFS) maturato.


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