Ludmilla Karadzic

Nel caso di affidamento condiviso entrambi i genitori affidatari hanno diritto all’ANF e la scelta tra quale dei due genitori possa chiedere la prestazione è rimessa ad un accordo tra le parti. In mancanza di accordo l’autorizzazione alla percezione dell’assegno viene concessa al genitore convivente con i figli.

Tale diritto resta in capo al genitore affidatario anche quando questi non sia titolare in proprio di un diritto a richiedere la prestazione familiare (poiché non lavoratore o non titolare di pensione), e viene esercitato in virtù della posizione tutelata dell’ ex coniuge, sempre che i requisiti di fatto, ossia i redditi del nucleo dell’affidatario, ammettano il riconoscimento al diritto all’assegno per il nucleo familiare.

Quindi, affinchè lei possa continuare a percepire gli assegni familiari in busta paga è necessario l’accordo ed il consenso del coniuge separato.

Va ricordato, infine, che separarsi legalmente (anche con accordo consensuale) e poi continuare a coabitare sotto lo stesso tetto, sebbene in camere separate, non è ammesso dal nostro ordinamento, se non per periodi di tempo limitati: se ci si separa legalmente, ci si deve separare anche fisicamente.

Diverso il discorso per i coniugi divorziati, i quali possono continuare a convivere nella medesima abitazione costituendo, tuttavia, due famiglie anagrafiche diverse.


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