Il regime familiare di comunione o di separazione dei beni, adottato in sede di matrimonio, è irrilevante ai fini della questione prospettata.
Sono tenuti, per legge (articolo 433 del codice civile) all’obbligo di assistenza materiale alla persona che si trova in stato di bisogno economico, nell’ordine, il coniuge della persona bisognosa, i figli e, in loro mancanza, i nipoti, i generi e le nuore.
Pertanto se la sua futura suocera non ha marito con reddito o è vedova, non ha altri figli, all’infuori di sua moglie, e/o nipoti con adeguata capacità reddituale, e se sua moglie non lavora, lei, in quanto genero, potrebbe essere giudizialmente chiamato a provvedere al pagamento della retta per il ricovero di sua suocera in una RSA.
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