Simonetta Folliero

Il debitore protestato che abbia adempiuto all’obbligazione per la quale il protesto è stato levato e non abbia subito ulteriore protesto ha diritto ad ottenere, trascorso un anno dal levato protesto, la riabilitazione. La riabilitazione è accordata con decreto del presidente del tribunale su istanza dell’interessato corredata dai documenti giustificativi. Per effetto della riabilitazione il protesto si considera, a tutti gli effetti, come mai avvenuto. Il debitore protestato e riabilitato ha diritto di ottenere la cancellazione definitiva dei dati relativi al protesto anche dal Registro Informatico dei Protesti (RIP). La cancellazione dei dati del protesto è disposta dal responsabile dirigente dell’ufficio protesti competente per territorio non oltre il termine di venti giorni dalla data di presentazione della relativa istanza, corredata del provvedimento di riabilitazione (articolo 17 legge 108/1996).

A parere del Collegio di coordinamento dell’Arbitro Bancario Finanziario (decisione numero 2567/13) la potenziale idoneità della segnalazione in CAI ad indurre il traente a far fronte alla propria obbligazione non può essere ritenuta minore di quella del protesto (pur considerando che l’iscrizione nel Registro Informatico conferisce al mancato adempimento una visibilita’ maggiore, estesa all’intera collettività) e, pertanto, l’omissione della levata del protesto da parte della banca o dell’ufficio postale, in caso di mancata copertura dell’assegno e in assenza di giranti, quando siano avviate le procedure per la segnalazione in CAI, non può essere ritenuta lesiva degli interessi del beneficiario e come tale illegittima. Insomma, la banca (o l’ufficio postale) può rinunciare al protesto quando l’assegno risultato scoperto e’ non trasferibile oppure e’ trasferibile ma non ci sono giranti atteso che l’incidenza negativa e della segnalazione in CAI nella vita di relazione del debitore inadempiente è ben più grave di quella determinata dalla pubblicazione del protesto, i cui effetti sono destinati ad operare solo sul piano reputazionale.

Dunque, non si può comunque contestare alla banca il protesto (inutile) di un assegno non trasferibile, anche se parzialmente scoperto; inoltre la banca non è tenuta ad avvisare il correntista per l’emissione di un assegno a vuoto: nè potrebbe farlo. Infatti una volta presentato alla sportello scelto dal beneficiario (che, ricordiamolo, potrebbe far parte di una rete che non appartiene all’istituto di credito del traente) un assegno privo di adeguata copertura, si attiva automaticamente una procedura che la banca del traente (chi ha emesso l’assegno) non potrebbe (anche volendo) controllare.

Siamo d’accordo che la legge andrebbe modificata, dal momento che per un assegno non trasferibile (quindi non girabile) il protesto serve solo a caricare di ulteriori spese il traente inadempiente a favore del notaio, mentre non offre tutele giuridiche maggiori al beneficiario per quel che riguarda la possibilità di recupero coattivo del credito. Ma, tant’è. Il suggerimento, per adesso, è di verificare che il suo nominativo sia stato cancellato dal Registro Informatico dei Protesti.


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