Al giudice dell’esecuzione ci si rivolge con ricorso, per opporsi, ammesso sussistano validi motivi, all’assegnazione della quota stipendiale calcolata per il pignoramento e decretata dal giudice ordinario a favore del creditore procedente.
I criteri per stabilire il prelievo da assegnare al creditore procedente sono fissati per legge ed esulano dalla discrezionalità del giudicante: prevedono, a grandi linee, la sottrazione del 20% dalla retribuzione, al netto degli oneri fiscali e contributivi. Con possibilità di riduzione della quota pignorata se, e solo se, altri pignoramenti concorrenti e pregressi, insieme alla quota ceduta e a quella azionata, superassero la metà dello stipendio netto.
Non sono previste, purtroppo, riduzioni in ragione di particolari situazioni familiari del debitore sottoposto ad azione esecutiva.
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