Genny Manfredi

Per ottenere il beneficio per i nipoti a carico del richiedente (nonno/a) bisogna allegare alla domanda di concessione dell’assegno per il nucleo familiare, la preventiva autorizzazione rilasciata dall’INPS.

Non è necessario, invece, presentare la DSU/ISEE: i redditi del nucleo familiare da dichiarare per la concessione dell’assegno sono quelli assoggettabili all’Irpef al lordo delle detrazioni d’imposta, degli oneri deducibili e delle ritenute erariali.

Sono da prendere in considerazione anche i redditi esenti da imposta o soggetti alla ritenuta alla fonte a titolo di imposta, se superiori complessivamente a € 1.032,91, prodotti nell’anno solare precedente il 1° luglio di ogni anno e hanno valore fino al 30 giugno dell’anno successivo.

Pertanto, se la richiesta di assegno per il nucleo familiare riguarda periodi compresi nel 1° semestre, da gennaio a giugno, i redditi da dichiarare sono quelli conseguiti 2 anni prima (così come risultano dalla dichiarazione dei redditi presentata l’anno precedente – o in assenza dell’obbligo – dalla Certificazione Unica rilasciata dal datore di lavoro nell’anno precedente), a cui vanno aggiunti, come accennato, i redditi esenti da imposta e quelli soggetti a ritenuta d’imposta conseguiti nel nei dodici mesi precedenti il 1° luglio dell’anno precedente.

Se la richiesta di assegno per il nucleo familiare riguarda periodi compresi nel 2° semestre, da luglio a dicembre, i redditi da dichiarare sono quelli conseguiti nell’anno immediatamente precedente (così come risultano dalla dichiarazione dei redditi presentata nell’anno in corso – o in assenza dell’obbligo – dalla Certificazione Unica rilasciata dal datore di lavoro nell’anno in corso) a cui vanno aggiunti, come accennato, i redditi esenti da imposta e quelli soggetti a ritenuta d’imposta conseguiti nei dodici mesi precedenti il primo di luglio dell’anno in corso.

Conviene, in ogni caso, rivolgersi ad un CAF che, per legge, deve offrire assistenza gratuita per la presentazione della domanda.


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