Devono intendersi come conviventi di fatto, due persone maggiorenni unite stabilmente da legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale, non vincolate da rapporti di parentela, affinità o adozione, da matrimonio o da un’unione civile.
I conviventi di fatto hanno gli stessi diritti spettanti al coniuge nei casi previsti dall’ordinamento penitenziario. Inoltre, in caso di malattia o di ricovero, i conviventi di fatto hanno diritto reciproco di visita, di assistenza nonché di accesso alle informazioni personali, secondo le regole di organizzazione delle strutture ospedaliere o di assistenza pubbliche, private o convenzionate, previste per i coniugi e i familiari.
Si tratta di quanto previsto dagli articoli 36 e seguenti della legge 76/2016, inerente la regolamentazione delle unioni civili tra le persone dello stesso sesso e la disciplina delle convivenze di fatto (cosiddetta legge Cirinnà).
Ora, la legge Cirinnà equipara al vincolo giuridico derivante dal matrimonio quello prodotto dalle unioni civili, stabilendo che le disposizioni che si riferiscono al matrimonio e le disposizioni contenenti le parole coniuge, coniugi o termini equivalenti, ovunque ricorrono nelle leggi, negli atti aventi forza di legge, nei regolamenti nonché negli atti amministrativi e nei contratti collettivi, si applicano anche ad ognuna delle parti dell’unione civile tra persone dello stesso sesso.
Per quanto riguarda, invece, le convivenze di fatto, tra due persone maggiorenni unite stabilmente da legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale coabitanti ed aventi dimora abituale nello stesso comune, la legge Cirinnà non ha disposto l’equiparazione al matrimonio.
Pertanto, il convivente non può fruire della detrazione relativa alle spese sostenute nell’interesse dell’altro convivente.
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