Loredana Pavolini

Le somme dovute a titolo di stipendio, salario, altre indennità relative al rapporto di lavoro o di impiego, comprese quelle dovute a causa di licenziamento, nonché a titolo di pensione, di indennità che tengono luogo di pensione, o di assegni di quiescenza, nel caso di accredito su conto bancario o postale intestato al debitore, possono essere pignorate, per l’importo eccedente il triplo dell’assegno sociale, quando l’accredito ha luogo in data anteriore al pignoramento.

E’ quanto stabilisce letteralmente l’articolo 545 del codice di procedura civile. Si parla di conto bancario o postale intestato al debitore: e non c’è alcun riferimento al libretto postale.

Si potrebbe eccepire che l’eventuale pignoramento integrale del libretto postale su cui il debitore accredita la propria pensione violerebbe in maniera evidente lo spirito della normativa ed in particolare l’articolo 38 della Costituzione che sancisce il diritto dei cittadini in caso di infortunio, malattia, invalidità, vecchiaia e disoccupazione ad aver assicurata la corresponsione di un minimo vitale.

Ma, al momento, la situazione è questa e non abbiamo riscontri di giurisprudenza consolidata del giudice di legittimità che affermi, esplicitamente, l’applicabilità dell’articolo 545 del codice di procedura civile anche ai libretti di risparmio.


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