Tullio Solinas

Vorrei sapere se appartengono alla stato di graduazione dell’eredità beneficiata gli stessi creditori che vengono indicati dagli eredi beneficiari nella dichiarazione di eredità con beneficio di inventario. Oppure la procedura di costituzione dello stato di graduazione è differente? Se si come si costituirebbe?

Com’è noto, l’accettazione con beneficio d’inventario si fa mediante dichiarazione, ricevuta da un notaio o dal cancelliere del tribunale del circondario in cui si è aperta la successione, e inserita nel registro delle successioni conservato nello stesso tribunale.

Entro un mese, la dichiarazione deve essere trascritta presso l’ufficio dei registri immobiliari (naturalmente, quando nella massa ereditaria siano compresi cespiti immobiliari) del luogo in cui si è aperta la successione.

Effettuata la trascrizione, l’erede che ha accettato con beneficio di inventario può formare, con l’assistenza di un notaio, lo stato di graduazione: i creditori conosciuti (gli stessi che vengono indicati dagli eredi beneficiari nella dichiarazione di eredità con beneficio di inventario) sono collocati secondo i rispettivi diritti di prelazione (privilegio, pegno, ipoteca); per quelli non aventi diritto di prelazione l’attivo ereditario è ripartito in proporzione dei rispettivi crediti.

Compiuto lo stato di graduazione, il notaio ne dà avviso con raccomandata ai creditori di cui è noto il domicilio o la residenza, e provvede alla pubblicazione di un estratto dello stato di graduazione nella Gazzetta Ufficiale. Trascorsi 30 giorni dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale dello stato di graduazione, ed in assenza di reclami e/o nuove richieste di inclusione, lo stato di graduazione diviene definitivo.

Questa procedura ha dei costi molto rilevanti e, non sempre viene adottata (non ha ragione di esistere quando nella massa ereditaria non vi sono immobili): tuttavia, l’eventuale omissione della trascrizione della dichiarazione di accettazione con beneficio di inventario, della successiva formazione dello stato di graduazione, nonché dell’attività di notifica ai creditori dello stato di graduazione, non determina l’inefficacia dell’accettazione con beneficio di inventario, ma impedisce all’erede che ha accettato con beneficio di inventario di eccepire la prescrizione triennale del diritto dei creditori, indicati nella dichiarazione di accettazione, ad agire esecutivamente nei suoi confronti.


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