Giorgio Martini

La procedura di accettazione dell’eredità beneficiata comporta, come sappiamo, la redazione di un inventario dei beni del defunto.

Quando siano noti i creditori del defunto e nella massa ereditaria siano compresi immobili, il notaio può predisporre, e notificare loro, lo stato di graduazione, ovvero, l’elenco dei creditori e delle somme da ciascuno vantate, con relativa ipotesi di assegnazione integrale, se c’è adeguata capienza nella massa ereditaria o pro quota proporzionale al debito del defunto in caso contrario. Lo stato di graduazione viene contestualmente pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale.

Trascorsi senza reclami trenta giorni dalla data di pubblicazione, lo stato di graduazione diviene definitivo.

Entro i termini di prescrizione del credito concesso al defunto, il creditore che non abbia agito per essere (o non risulti) incluso nello stato di graduazione definitivo può sempre esigere il dovuto, naturalmente nei limiti di valore dell’eredità beneficiata e di quanto residua dalla soddisfazione prioritaria dei creditori inclusi nella lista di graduazione.

Invece, i creditori inclusi nella lista di graduazione devono necessariamente (articolo 502, comma 3, codice civile) agire, per riscuotere quanto loro è dovuto, entro tre anni dalla data in cui lo stato di graduazione è divenuto definitivo.

Pertanto, l’interpretazione desunta dalla lettura dell’articolo di stampa da lei linkato, secondo la quale i diritti di rivalsa sull’inventario del defunto decadono se entro tre anni dalla stesura dell’inventario, il creditore non mette in essere azioni, può avere fondamento giuridico solo limitatamente ai creditori inclusi nella lista di graduazione.


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