Ornella De Bellis

Purtroppo, le disposizioni di modifica dell’articolo 545 del codice di procedura civile – che sanciscono, fra l’altro, l’impignorabilità della pensione del debitore fino alla misura massima mensile dell’assegno sociale, aumentato della metà – in virtù di quanto disposto all’articolo 23, comma 6 del decreto legge 83/2015, si applicano esclusivamente alle procedure esecutive iniziate successivamente alla data di entrata in vigore del decreto, risalente al 27 giugno 2015.


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