Ornella De Bellis

La donazione del fondo patrimoniale al figlio fa venire meno il vincolo di destinazione sul bene donato: quest’ultimo non mantiene la protezione conferitagli dal fondo patrimoniale costituito dai genitori e, di conseguenza, può essere assoggettato all’azione esecutiva del creditore.

In altre parole, si donano i beni conferiti al fondo patrimoniale, ma non possono essere trasmessi, con la donazione, i vincoli di destinazione che il fondo patrimoniale comporta.

Il debitore dovrebbe ricostituire il fondo patrimoniale e conferirvi i beni ricevuti in dono: ma, in tale ipotesi sarebbe esperibile, entro cinque anni dalla data di costituzione del fondo, azione revocatoria ordinaria ai sensi dell’articolo 2901 del codice civile.

Anzi, c’è di più: a norma di quanto disposto dalla legge 83/2015 (che ha introdotto l’articolo 2929-bis nel codice civile), il creditore che veda pregiudicate le proprie ragioni da un atto di cessione dei propri beni posto in essere dal debitore, come ad esempio la costituzione di un fondo patrimoniale, potrà effettuare il pignoramento dei beni conferiti al fondo senza prima dover ottenere dal Tribunale una sentenza di revocazione, purchè abbia trascritto il pignoramento entro un anno dalla data di pubblicazione dell’atto di costituzione del fondo.

Naturalmente, il creditore avrà bisogno che il giudice sancisca la liquidità, la certezza e l’esigibilità del credito vantato con l’emissione di un decreto ingiuntivo: il lodo arbitrale a suo favore può aiutare in tal senso, ma non costituisce titolo per avviare un’azione esecutiva nei confronti del debitore inadempiente.


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