Ludmilla Karadzic

Limitatamente a quel che attiene il trattamento di fine rapporto del lavoratore, che costituisce istituto di retribuzione differita, il padre rimane obbligato nei confronti del lavoratore suo dipendente, il cui rapporto sia proseguito con il figlio, per la quota di trattamento di fine rapporto maturata durante il periodo di lavoro svolto fino al trasferimento aziendale, mentre il figlio rimarrà obbligato per la stessa quota solo in ragione del vincolo di solidarietà, e resta l’unico obbligato quanto alla quota maturata nel periodo successivo alla cessione.

In pratica, padre e figlio sono responsabili per la quota TFR maturata dal lavoratore al momento del passaggio delle consegne nella conduzione aziendale.

Si veda sentenza Corte di cassazione 9464/2015.


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