Lilla De Angelis

Il suggerimento è quello di affidarsi ad un avvocato per diffidare l’INPS (ed il responsabile del procedimento) dall’operare il paventato blocco: nel caso in cui l’Istituto Nazionale di Previdenza Sociale dovesse mettere in pratica la minaccia, non resta altra strada che quella di ricorrere al giudice delle esecuzioni perchè non è legittimo prelevare un importo a favore del creditore procedente solo in ragione dei ritardi riconducibili alla Pubblica Amministrazione, considerando che i singoli ratei, invece, sarebbero impignorabili ai sensi della normativa vigente.

Infatti, le somme da chiunque dovute a titolo di pensione, di indennità che tengono luogo di pensione o di altri assegni di quiescenza, non possono essere pignorate per un ammontare corrispondente alla misura massima mensile dell’assegno sociale, aumentato della metà. La parte eccedente tale ammontare è pignorabile nei limiti previsti dal terzo, quarto e quinto comma nonché dalle speciali disposizioni di legge.

Così dispongono, fra gli altri, l’articolo 545 del codice di procedura civile nonché il messaggio INPS 168/2019, che prevedono che la trattenuta venga calcolata su ogni rateo arretrato di pensione applicando a ciascun rateo il minimo vitale impignorabile.

Ora, a partire da gennaio 2018, l’importo massimo dell’assegno sociale ammonta a 453 euro, erogato in tredici ratei esenti da tassazione IRPEF.

Quindi, la misura massima dell’assegno sociale, aumentata della metà, ammonta a circa 680 euro: ne discende che il rateo della pensione spettante a suo padre è impignorabile.


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