Tullio Solinas

Per legge (articolo 5 del DPCM 159/2013), il patrimonio mobiliare nella Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) per l’individuazione dell’Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE), è costituito dalle seguenti componenti, anche detenute all’estero:
– depositi e conti correnti bancari e postali;
– titoli di Stato ed equiparati, obbligazioni, certificati di
deposito e credito, buoni fruttiferi ed assimilati;
– azioni o quote di organismi di investimento collettivo di risparmio (O.I.C.R.) italiani o esteri;
– partecipazioni azionarie in società italiane ed estere quotate in mercati regolamentati;
– partecipazioni azionarie in società non quotate in mercati regolamentati e partecipazioni in società non azionarie;
– masse patrimoniali, costituite da somme di denaro o beni non relativi all’impresa, affidate in gestione ad un soggetto abilitato ai sensi del decreto legislativo n. 415 del 1996;
– altri strumenti e rapporti finanziari nonché contratti di assicurazione a capitalizzazione o mista sulla vita e di capitalizzazione;
– il valore del patrimonio netto per le imprese individuali in contabilità ordinaria, ovvero il valore delle rimanenze finali e del costo dei beni ammortizzabili per le imprese individuali in contabilità semplificata.

Dunque, vanno senz’altro dichiarate anche le polizze vita a capitalizzazione, mentre, naturalmente, sono escluse le polizze che coprono esclusivamente il rischio di morte, senza possibilità di capitalizzazione, integrale o parziale, del premio periodicamente versato.


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