Annapaola Ferri

Una volta scaduti i termini di presentazione dell’assegno e chiuso il rapporto da parte del traente, l’assegno non è più protestabile e la banca non è tenuta ad attestare il mancato pagamento come nel caso in cui il conto corrente, su cui è tratto l’assegno, sia attivo ma privo della necessaria liquidità. Men che mai la banca è obbligata a corrispondere il valore facciale dell’assegno al portatore.

Peraltro, il traente (colui che ha emesso l’assegno) potrebbe aver revocato gli assegni scaduti e non incassati per tempo, prima di chiudere il rapporto di conto corrente, cosa di cui la legge gli concede il diritto.

Nemmeno da scartare l’ipotesi che l’assegno, quando emesso, sia stato tratto su un conto corrente già chiuso da tempo: del resto, la prassi interbancaria di richiedere il benefondi prima di accettare un assegno come corrispettivo di forniture o prestazione di servizi, non è nata per caso.

Per benefondi si intende la prassi interbancaria di richiedere e dare conferma circa l’esistenza di una sufficiente provvista (o addirittura dell’esistenza di un conto corrente attivo) in relazione al pagamento di un assegno. Pur trattandosi di accertamento informale, il benefondi rappresenta un dato affidabile per chi l’abbia richiesto e, come tale, può quindi costituire fonte di responsabilità per chi fornisse informazione non veritiera.


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