Annapaola Ferri

L’articolo 546 del codice di procedura civile dispone che, dal giorno in cui gli è notificato l’atto di pignoramento, Poste Italiane è soggetta, relativamente alle cose e alle somme dovute dal debitore e nei limiti dell’importo del credito precettato aumentato della metà, agli obblighi che la legge impone al custode.

In pratica, imponendo al terzo pignorato (Poste Italiane) l’accantonamento (e la custodia) del credito precettato aumentato della metà, la legge tutela il creditore nel caso in cui il debitore facesse opposizione e il giudice gli desse torto, consentendogli di recuperare così, oltre al credito per cui ha effettuato il pignoramento presso terzi, anche le spese di giudizio sostenute.

Per questo, nella fattispecie, Poste Italiane dovrà rendere indisponibili al debitore circa 1.425 euro: ma i soldi accantonati non verranno rigirati al creditore procedente fino a quando non scadranno inutilmente i termini per l’opposizione. Naturalmente, l’importo accantonato non potrà essere utilizzato nemmeno dal debitore sottoposto ad azione esecutiva.

Prima che le somme accantonate vengano assegnate al creditore procedente il debitore può chiedere (conversione del pignoramento – articolo 495 del codice di procedura civile) di sostituire ai crediti pignorati una somma di denaro pari, oltre alle spese di esecuzione, all’importo dovuto al creditore pignorante, comprensivo del capitale e degli interessi.

Una volta regolati i conti con il creditore, si può chiedere al giudice (con il necessario supporto tecnico di un avvocato) anche la cancellazione della trascrizione del pignoramento (estinzione del pignoramento): ciò serve ad evitare che l’evento pregiudizievole venga acquisito e registrato in centrali rischi private (CRIF e Cerved-Experian) con conseguente, eventuale, pregiudizio per il futuro accesso al credito da parte del debitore escusso.


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