Giuseppe Pennuto

Le contestazione redatte dai pubblici ufficiali (polizia municipale, stradale, ecc) sono contraddistinte da una maggiore veridicità rispetto a quelle del cittadino, poiché sono assistite da pubblica fede e costituiscono piena prova di quanto riportato nel verbale.

Le dichiarazioni degli agenti, dunque, non possono essere contestate, se non con un particolare procedimento denominato querela di falso.

Da ciò si evince che, qualora l’automobilista, presunto trasgressore, volesse contestare gli accertamenti effettuati da un pubblico ufficiale, si troverà a dover affrontare due procedimenti: quello, naturalmente, di impugnazione della multa, prima, e quello per querela di falso contro le attestazioni del pubblico ufficiale, poi.

Pertanto, se il trasgressore non ha firmato il verbale e se è in grado di dimostrare che, nel giorno e nell’ora dell’infrazione, il veicolo di sua proprietà, i cui dati sono riportati nel verbale, non poteva transitare sul luogo dell’infrazione guidato da lui o da terzi, o magari, se il presunto trasgressore riuscisse a provare che gli agenti accertatori, quel giorno e a quell’ora, non erano in servizio o erano in servizio altrove; allora l’impugnazione della multa avrebbe qualche chance di essere accolta in sede di contenzioso giudiziale.


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