Paolo Rastelli

Quello che può fare in attesa che venga dichiarata la pace fiscale è sorvegliare che nel pignoramento del saldo di conto corrente venga rispettato, dalla banca, il dettato dell’articolo 545 del codice di procedura civile (crediti impignorabili).

La normativa vigente, infatti, dispone che le somme dovute a titolo di di pensione, nel caso di accredito su conto bancario o postale intestato al debitore, possono essere pignorate, per l’importo eccedente il triplo dell’assegno sociale, quando l’accredito ha luogo in data anteriore al pignoramento; quando l’accredito ha luogo alla data del pignoramento o successivamente, le predette somme possono essere pignorate nei limiti previsti dal terzo, quarto, quinto e settimo comma dell’articolo 545 del codice di procedura civile (20% dell’importo del rateo, al massimo), nonché dalle speciali disposizioni di legge.

Si tratta di un adempimento a cui deve soddisfare il terzo pignorato, ovvero la banca. Allo scopo, tenga conto che, da gennaio 2018, l’importo massimo dell’assegno sociale ammonta a 453 euro.


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