Giorgio Martini

Quando il creditore rifiuti, senza un legittimo motivo, di ricevere il pagamento offertogli dal debitore o nel caso in cui il creditore non compia gli atti (cosiddetti preparatori) necessari al ricevimento della prestazione dovuta dal debitore (come nella fattispecie) è possibile rivolgersi ad un avvocato che notifichi alla controparte inadempiente un atto formale di diffida e messa in mora, con offerta dell’adempimento ex articolo 1208 del codice civile.

Se il creditore non collabora, il debitore non è più tenuto a corrispondere gli interessi e può anche richiedere il risarcimento dell’eventuale danno patito per la condotta del creditore, nonché il rimborso delle spese che sia costretto a sostenere dopo l’offerta.

Tuttavia, bisogna essere sicuri che il destinatario dell’atto di messa in mora sia il soggetto effettivamente titolare del credito (nel frattempo, infatti, potrebbe essere intervenuta una cessione): sotto questo aspetto, per ricostruire l’eventuale filiera, potrà essere utile contattare, anche telefonicamente, il creditore originario.


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