Giuseppe Pennuto

Purtroppo la compagnia di assicurazione è nel giusto: infatti, ai fini dell’applicazione della normativa sull’assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore di cui alla legge 24 dicembre 990/1969, è indifferente la natura pubblica o privata dell’area aperta alla circolazione poiché rilevante è soltanto l’uso pubblico della stessa, per tale intendendosi l’apertura dell’area e della strada ad un numero indeterminato di persone e cioè la possibilità giuridicamente lecita di accesso da parte del pubblico.

Tuttavia, se il sinistro avviene in un cortile interno al fabbricato, posto al servizio esclusivo dei condomini dello stesso e non certo aperto ad un pubblico indifferenziato, la normativa sopra citata non può, in ogni caso, ritenersi applicabile e l’assicurazione non è tenuto a risarcire il danno arrecato dal conducente del veicolo assicurato (Cassazione 13254/2006).


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