Chiariamo subito un paio di cose:
– al momento del cambio di residenza bisogna riportare, come peraltro indicato nel modello unico ministeriale di dichiarazione anagrafica, l’elenco dei veicoli di proprietà (in modo che possano essere aggiornate le posizioni al PRA): se il dato non viene incluso, non è poi possibile contestare, con successo, il vizio di notifica sia del preavviso che dell’iscrizione di fermo amministrativo;
– ammesso che lei abbia a suo tempo indicato, all’atto del cambio di residenza, i dati del veicolo di proprietà, oggi oggetto di fermo amministrativo, eccepire il vizio di notifica del preavviso innanzi alla CTP, comporterebbe solo, in caso di accoglimento del ricorso, l’obbligo per il concessionario di provvedere alla rinotifica del provvedimento all’indirizzo corretto; a meno che non siano decorsi i termini di prescrizione (cinque anni dalla notifica della cartella esattoriale); in tale ipotesi potrebbe sì ottenere la sospensione del provvedimento di fermo amministrativo fino alla pronuncia, ma dovrebbe chiederla ed i giudici concederla;
– lei potrebbe far finta di non sapere nulla del fermo amministrativo, attendere che passino i cinque anni dalla data di notifica della cartella esattoriale in base alla quale è stato disposto il vincolo e quindi rivolgersi alla CTP: in questo caso l’accoglimento dell’istanza comporterebbe anche l’annullamento del debito per cui il concessionario ha agito; ma, se attendendo il decorso dei termini di prescrizione, lei continuasse ad utilizzare il veicolo, si esporrebbe al grave rischio di provocare un sinistro innescando la procedura di rivalsa della sua compagnia assicurativa (sappiamo bene che quando si tratta di pagare o recuperare soldi dall’assicurato sono prontissime a schierare in campo i migliori azzeccagarbugli): certo, potrebbe sempre opporsi alla rivalsa, ma la questione si complicherebbe e non so se vale la pena rischiare.
Il consiglio: se proprio non può fare a meno di utilizzare il veicolo (e se ha ritenuto di non fruire della recente rottamazione per la cartella esattoriale – o per l’ingiunzione fiscale – da cui è nato l’inghippo) la cosa migliore da fare, a mio giudizio, è recarsi presso lo sportello dell’Agenzia Entrate Riscossione e chiedere la dilazione del pagamento del debito. Il fermo amministrativo verrà subito sospeso e poi cancellato al pagamento dell’ultima rata. Nel frattempo, però, potrà viaggiare in tutta sicurezza.
E’ chiaro anche, che una volta avviata la dilazione del debito, non potrà più aderire ad un eventuale, futuro, provvedimento governativo di pace fiscale.
Ma, credo anche lei sappia che alla vita, purtroppo, non si può chiedere tutto.
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