Ho già posto questo quesito e mi è stata fornita una interessante risposta riguardo la dottrina, la discrezionalità del giudice e il mutare di diverse condizioni. Provo a riproporla perché nella mia domanda si danno per immutate tutte le altre condizioni salvo l’eredità ricevuta.
Sono stato separato 4 anni e ora sono divorziato da 2, con due figli ora maggiorenni ma ancora studenti senza reddito proprio in affido condiviso, ma abitualmente residenti presso l’abitazione di mia moglie (di sua proprietà), mentre io vivo in un alloggio di mia proprietà. Pago un assegno di mantenimento per i figli di ca 330 euro, guadagnandone io ca 1400 al mese e mia moglie ca 1800 con spese straordinarie suddivise al 52,5% per mia moglie e 47,5 mie. Ora mio padre è mancato ed erediterò ca 100.000 euro. Di quanto dovrei aumentare all’incirca l’assegno di mantenimento per i figli?
Con un’eredità di 100 mila euro, non si registra un effettivo aumento della capacità reddituale del coniuge obbligato (gli interessi in conto corrente sono pressochè nulli e il capitale ereditato non è ancora stato investito in una attività che genera reddito). Quindi, se l’importo dell’assegno di mantenimento dovuto ai figli maggiorenni, non economicamente autosufficienti, è commisurato al reddito corrente percepito dei genitori, al tenore di vita goduto in costanza di matrimonio nonchè al reddito corrente percepito dai figli (così come stabilito dalla giurisprudenza consolidata), possiamo concludere che non sussistano solide motivazioni in base alle quali i figli possano presentare istanza giudiziale di adeguamento dell’assegno di mantenimento attualmente percepito.
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