Annapaola Ferri

Senza scomodare la giurisprudenza consolidata su una questione alquanto chiara, a norma dell’articolo 179 del codice civile, se per suoi soldi personali si intendono:

– i soldi acquisiti successivamente al matrimonio per effetto di donazione o successione (quando nell’atto di donazione o nel testamento non è specificato che essi sono attribuiti alla comunione);

– i soldi depositati in conto corrente intestato al coniuge, prima del matrimonio;

– i soldi ottenuti a titolo di risarcimento del danno, nonché quelli percepiti con la pensione attinente alla perdita parziale o totale della capacità lavorativa del coniuge;

– i soldi acquisiti con il prezzo del trasferimento di proprietà degli immobili posseduti dal coniuge prima del matrimonio oppure ereditati o ricevuti in dono dopo il matrimonio;

allora i titoli obbligazionari ed azionari, nonché le quote di fondi di investimento, acquistati con “quei soldi” non costituiscono oggetto della comunione e sono considerati beni personali del coniuge.


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