Ludmilla Karadzic

La normativa vigente (da ultimo articolo 155 quinquies legge 54/2006) stabilisce che il giudice, valutate le circostanze, può disporre in favore dei figli maggiorenni, non indipendenti economicamente, il pagamento di un assegno periodico.

Per quanto attiene i criteri di determinazione dell’assegno, il codice civile, con l’articolo 155, dispone che, in caso di separazioni o divorzio, per la determinazione dell’assegno di mantenimento occorre fare riferimento al tenore di vita goduto dai figli in costanza di convivenza con entrambi i genitori, ai tempi di permanenza presso ciascun genitore, alle risorse economiche di entrambi e alle esigenze attuali del figlio.

I giudici di legittimità, a sezioni unite, hanno poi sancito il principio di diritto secondo il quale (Cassazione sentenza 8927/2012) le esigenze economiche di un figlio mutano in ragione del semplice trascorrere del tempo: l’adeguamento automatico dell’assegno, nel caso in cui il figlio percepisca reddito, va commisurato, oltre che alla differenza di reddito dei due coniugi separati o divorziati, anche al reddito percepito dal figlio come corrispettivo dell’attività lavorativa svolta, aumentando o diminuendo in base al grado di autonomia dal medesimo conseguito.

Come vede, la discrezionalità del giudice è molto ampia anche in rapporto alle specifiche ed effettive situazioni reali, per cui non è possibile, purtroppo, dare una risposta precisa alla sua domanda.


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