La cancellazione dell’ipoteca iscritta a garanzia di obbligazioni derivanti da contratto di mutuo è regolata dal decreto legislativo 385/1993.
L’ipoteca si estingue automaticamente alla data di estinzione dell’obbligazione garantita. Il creditore rilascia al debitore quietanza attestante la data di estinzione dell’obbligazione.
La quietanza può essere presentata al conservatore, di norma entro trenta giorni dalla data estinzione dell’obbligazione garantita, senza alcun onere per il debitore.
Decorso tale termine (trenta giorni a partire dalla data di estinzione del debito), se il creditore non ha nel frattempo provveduto ad inoltrare istanza di rinnovo dell’ipoteca, l’Agenzia delle Entrate procede alla cancellazione dell’ipoteca entro il giorno successivo.
La quietanza deve essere autenticata, ma non e’ necessaria l’autentica notarile. L’attestato di proprietà dell’immobile gravato da ipoteca è acquisito internamente dall’ufficio, se la successione è stata formalizzata e registrata.
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