Fino a poco tempo fa il preavviso di segnalazione in centrale rischi (nella fattispecie la CRIF) poteva essere inviato al debitore inadempiente per posta normale e la banca poteva dimostrare di aver seguito la procedura semplicemente esibendo documentazione interna (registro del protocollo). Gli arbitri bancari (ABF)aditi e la giurisprudenza di legittimità avevano poi ritenuto che l’eventuale omissione del preavviso non inficiasse la segnalazione in centrale rischi se il debitore era stato comunque invitato a rientrare dall’esposizione debitoria origine della segnalazione.
Poi, l’orientamento è mutato e il preavviso di segnalazione in Centrale Rischi è stato considerato un atto ricettivo da notificare al debitore rigorosamente con raccomandata AR pena l’inefficacia della successiva segnalazione.
E così, nell’ottobre 2017, Il Garante per la tutela dei dati personali ha chiarito, inequivocabilmente, che la segnalazione nei Sistemi di Informazioni Creditizie (Sic) operata da banche e finanziarie creditrici è legittimata solo dalla dimostrazione dell’effettiva ricezione del preavviso da parte del debitore.
Stante la situazione da lei riportata non sembra proficuo avventurarsi, adesso, in un contenzioso sulla legittimità della segnalazione dagli esiti incerti, attesa l’evoluzione della normativa vigente ed i tempi necessari per la pronuncia del giudice adito.
Sicuramente più utile sarebbe perfezionare l’accordo a saldo stralcio con il creditore, esibire la liberatoria alla banca per fruire della seconda tranche del prestito già deliberato ed ottenere dal gestore della Centrale Rischi degli Intermediari Finanziari (CRIF) l’annotazione, a margine della segnalazione (che resterà comunque visibile per tre anni a partire dal perfezionamento dello stralcio), dell’intervenuta chiusura della posizione debitoria. Avendo cura di citare, nella liberatoria, che l’accordo a saldo stralcio con il creditore è stato concluso ai sensi dell’articolo 1236 del codice civile (debito rinunciato), in modo da evitare qualsiasi ulteriore contenzioso sulla debenza residua.
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