Ornella De Bellis

L’articolo 147 del Codice civile, stabilisce che i coniugi hanno l’obbligo di mantenere, istruire ed educare la prole tenendo conto delle capacità, dell’inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli“.

Può accadere, tuttavia, che i genitori non abbiano i mezzi necessari per mantenere i figli.

In tal caso subentrano gli ascendenti (ad esempio i nonni), in base al successivo articolo 148, che stabilisce: Quando i genitori non hanno mezzi sufficienti, gli altri ascendenti legittimi o naturali, in ordine di prossimità, sono tenuti a fornire ai genitori stessi i mezzi necessari affinché possano adempiere i loro doveri nei confronti dei figli.

Sull’argomento, è intervenuta anche la Cassazione, la quale con la sentenza 20509/2010, ha affermato che l’obbligo degli ascendenti è esclusivamente di natura sussidiaria ed eccezionale rispetto a quello dei genitori.

Inoltre, l’articolo 110 del dpr 1124/1965 dispone che le indennità corrisposte in seguito ad infortuni sul lavoro o a malattie professionali non possono essere cedute per alcun titolo, né possono essere pignorate o sequestrate, tranne che per spese di giudizio alle quali l’assicurato o gli aventi diritto, con sentenza passata in giudicato, siano stati condannati in seguito a contenzioso sorto sulle disposizioni contenute nel decreto stesso.

Dunque la rendita INAIL, erogata in seguito ad infortunio sul lavoro o malattia professionale, é impignorabile.

Tuttavia, la Corte Costituzionale, con sentenza 572/1989, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’articolo 110 del dpr 1124/1965, nella parte in cui non consente la pignorabilità delle rendite erogate dall’INAIL per crediti alimentari dovuti per legge.

Alcune sentenze (Corte Costituzionale 1041/1988 e Corte di Cassazione 25043/11) sembrano fissare ad 1/3 della quota pignorabile del reddito percepito dall’obbligato il tetto massimo prelevabile per soddisfare crediti di natura alimentare.

Possiamo concludere che la rendita INAIL, erogata in seguito ad infortunio sul lavoro o malattia professionale, non è pignorabile per debiti di natura ordinaria (banche, privati, finanziarie) o esattoriale (quando il creditore è la pubblica amministrazione), mentre è pignorabile fino ad un massimo di un terzo per debiti di natura alimentare (assegno di mantenimento a coniuge e figli).

Infine, va segnalato che il tribunale di Verona, nel febbraio 2012, aveva pignorato, su iniziativa della nuora, lo stipendio del suocero perché il coniuge separato non versava gli alimenti ai due figli nati dal matrimonio.

Certamente non si tratta del caso in esame: la convivente di un figlio non è equiparabile ad una nuora nuora (anche se alcuni giudici “progressisti” propendono, ormai, ad assimilare la convivenza, etero o omosessuale, al matrimonio).


Per visualizzare l'intera discussione, completa di domanda e risposta, clicca qui.