Come sappiamo, a norma dell’articolo 8 della legge 898/1970 (ritenuta diretta) o dell’articolo 156 del codice civile (ordine diretto di pagamento), il tribunale che pronuncia lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio può imporre, al datore di lavoro del coniuge obbligato, di corrispondere direttamente al coniuge beneficiario l’importo dell’assegno di mantenimento, prelevandolo dalla busta paga del dipendente.
Il codice di procedura civile, quando con l’articolo 545 si occupa di pignoramento dello stipendio, affronta il caso in cui già insistano sulla retribuzione precedenti azioni esecutive e/o cessioni del quinto. Non si occupa invece di prelievi alla fonte, ex articolo 8 della legge 898/1970 e/o articolo 156 codice civile.
Tuttavia, alcuni Presidenti di Tribunale, per evidenti ragioni di giustizia sociale, dispongono che i giudici trattino il prelievo ex articolo 8 della legge 898/1970 alla stregua di un pignoramento.
Non possiamo rispondere per ora, alla sua domanda: dovremmo conoscere l’importo del suo stipendio al netto degli oneri fiscali e contributivi ed al lordo della ritenuta diretta operata dal datore di lavoro. Lei riferisce di percepire al netto 1.600 euro, ma non è chiaro se quello sia l’importo che le viene accreditato in conto corrente (e dunque, anche al netto della ritenuta di mantenimento). Ci faccia sapere.
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