Ornella De Bellis

Il decreto ingiuntivo è del 20/7/2018 e quindi c’è ancora tempo per fare opposizione. Con l’opposizione si instaura un giudizio di merito e per giurisprudenza consolidata la fattura non ha valore probatorio e non si ha inversione dell’onere della prova. Tenuto conto della sua precedente risposta, potrei eccepire la prescrizione presuntiva? Oppure, cosa altro.

La prescrizione presuntiva annuale (articolo 2955 del codice civile) può essere invocata nel rapporto fra azienda e consumatore (rectius, soggetto che non rivende i beni acquistati).

Nel merito, la Corte di cassazione, con la sentenza 24759/2013, ha stabilito che la prescrizione presuntiva contemplata dall’articolo 2955 del codice civile, in relazione al credito del commerciante “per il prezzo delle merci vendute a chi non ne fa commercio”, si riferisce alle alienazioni “al minuto” di beni di largo e generalizzato consumo, personale e familiare, tipiche dei rapporti della vita quotidiana instaurati senza formalità e contrassegnati normalmente dal pagamento immediato, o quasi, in unica soluzione, del corrispettivo, senza rilascio di quietanza.

Va citata anche la sentenza dei giudici di legittimità 9494/1994, secondo la quale la prescrizione presuntiva annuale del diritto dei commercianti relativamente al prezzo delle merci vendute (art. 2955, n. 5, c.c.) è applicabile soltanto a quei rapporti di compravendita tra commercianti al minuto e consumatori, aventi ad oggetto cose destinate ad uso personale dell’acquirente. Non rientra pertanto nell’ambito di applicazione della norma la vendita di cose destinate ad attività produttiva

Lei, che conosce la tipologia della merce acquistata e le finalità di tale acquisto potrà valutare, insieme al suo avvocato, se vale la pena eccepire la prescrizione presuntiva annuale.

Infine, dal momento che insiste sulla natura non probatoria di una fattura (affermazione pacifica che ci trova concordi, naturalmente) per ottenere decreto ingiuntivo, vale forse la pena ricordare, come lei riferisce, che il creditore, allo scopo, ha prodotto anche un estratto autentico delle scritture contabili. Ebbene, l’articolo 634 del codice di procedura civile dispone che, per i crediti relativi a somministrazioni di merci, sono prove scritte idonee per ottenere ingiunzione di pagamento, nei confronti del debitore inadempiente, gli estratti autentici delle scritture contabili bollate e vidimate nelle forme di legge e regolarmente tenute, nonché gli estratti autentici delle scritture contabili prescritte dalle leggi tributarie.

In pratica, il creditore ha dimostrato di aver pagato le tasse sull’importo a fattura, a cui non corrispondono, però, dimostrati versamenti: perciò è stata emessa Qualora il controvalore della merce venduta superi i mille euro e/o, comunque, il contratto di compravendita preveda un pagamento tracciabile via bonifico, la possibilità di eccepire la presunzione preventiva annuale decade.


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