Tullio Solinas

L’articolo 68, comma 1, della legge 180/1950 dispone che quando preesistono pignoramenti, la cessione, non può essere effettuata se non limitatamente alla differenza tra i due quinti dello stipendio valutato al netto delle ritenute e la quota colpita da pignoramenti.

Poichè i due quinti dello stipendio da lei percepito assommano a 720 euro, e dal momento che la differenza fra tale importo e la quota assoggettata a pignoramento è pari a 541 euro, lei potrà tranquillamente rinnovare la cessione per 360 euro.

In pratica la ratio della norma è questa: se il pignoramento è di un quinto, la cessione può arrivare ad un quinto. Se il pignoramento è di due quinti, non c’è più spazio per una cessione.


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