Ornella De Bellis

Lei non riferisce un dato importante per poter discutere proficuamente la questione: e cioè in che data è stato emesso il decreto ingiuntivo, il che ci rende impossibile stabilire il lasso di tempo trascorso fra l’emissione della fattura e l’azione giudiziale..

Comunque, la comunicazione di decadenza dal beneficio del termine, notificata al debitore, fa insorgere a carico di quest’ultimo, la debenza di un importo con prescrizione decennale, a partire dalla data di notifica. Questo per quanto attiene le sue considerazioni sulla valenza probatoria di una fattura commerciale in sede di opposizione, opposizione che, comunque, andava effettuata nei 40 giorni successivi alla notifica del decreto ingiuntivo.

Presumibilmente, nei documenti prodotti dal creditore in sede giudiziale ci sarà stata anche la relata di notifica dell’intervenuta comunicazione di decadenza dal beneficio del termine.

Con il decreto ingiuntivo, il creditore ha dieci anni di tempo per escutere coattivamente il debitore, indipendentemente dalle norme codicistiche sulla prescrizione del rapporto originario (la fattura) sottostante.


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