Si parla di sofferenza quando il cliente è valutato in stato di insolvenza (cioè irreversibilmente incapace di saldare il proprio debito) anche se questo non è stato accertato in sede giudiziaria. La classificazione a sofferenza è il risultato della valutazione della situazione finanziaria complessiva del cliente da parte della banca o dell’intermediario finanziario. Le banche e gli intermediari finanziari devono informare per iscritto il cliente e gli eventuali coobbligati (ad esempio i garanti) la prima volta che lo segnalano a “sofferenza”.
I dati in Centrale Rischi vengono visualizzati a ritroso, comprendendo una finestra temporale di trentasei mesi. Se la segnalazione è ancora visibile e non oscurata, ammesso che la cessionaria Banca Ifis l’abbia rinnovata, e se davvero sono decorsi più di tre anni dalla cessione del credito operata dal creditore originario, si tratta probabilmente di un’anomalia del software di gestione dell’archivio elettronico, che va notificata a Banca d’Italia (bancaditalia@pec.bancaditalia.it), dal momento che non è possibile ricondurre la problematica al soggetto intermediario (creditore cedente o cessionario) che effettuato, o rinnovato, la segnalazione.
Peraltro, l’Autorità per la tutela dei dati personali ha recentemente chiarito che la visualizzazione dei dati presenti nelle centrali rischi non può estendersi al di fuori di una finestra temporale, a ritroso, di ampiezza maggiore di un quinquennio (che ha origine dalla prima segnalazione – anche se la stessa è stata successivamente rinnovata da un soggetto cessionario).
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