Annapaola Ferri

Cominciamo subito con lo sgombrare il campo da alcuni equivoci: mutui e prestiti gravanti (ad eccezione della cessione del quinto e di eventuali pignoramenti in corso) non hanno alcuna valenza limitativa nel pignoramento dello stipendio del debitore.

L’articolo 545 del codice di procedura civile stabilisce, fra l’altro, che le somme dovute da privati a titolo di stipendio, di salario o di altre indennità relative al rapporto di lavoro o di impiego, comprese quelle dovute a causa di licenziamento, possono essere pignorate per crediti alimentari nella misura autorizzata dal presidente del tribunale o da un giudice da lui delegato.

Inoltre, la normativa vigente (sempre l’articolo 545 del codice di procedura civile) dispone che il pignoramento dello stipendio non può estendersi oltre la metà di quanto percepito dal debitore sottoposto ad azione esecutiva, al netto degli oneri fiscali e contributivi.

Insomma, credo che, nel caso prospettato, il coniuge separato procedente nei confronti del coniuge obbligato e inadempiente nel corrispondere il mantenimento fissato in sede giudiziale, avrà diritto, qualora abbia ottenuto anche l’affidamento dei figli minorenni e/o non ancora economicamente autosufficienti, all’intero importo di 500 euro.


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