Giorgio Martini

Il comma 2 dell’articolo 15 della legge 108/1996 (disposizioni in materia di usura) dispone che i CONFIDI (CONsorzi di garanzia collettiva dei FIDI) possano fruire dei fondi stanziati dal governo per garantire fino all’80% le banche e gli istituti di credito allo scopo di favorire finanziamenti a favore di soggetti che esercitano attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o una libera professione, i quali risultino essere vittime del delitto di usura.

Il rischio, per la quota non garantita dal Confidi, tuttavia, resta a carico delle banche e degli istituti finanziari che, in base al comma 6 del medesimo articolo, erogano il finanziamento a soggetti che, pur essendo meritevoli in base ai criteri fissati nei relativi statuti, incontrano difficoltà di accesso al credito.

Se ne deduce che il soggetto che richiede il prestito deve avere, comunque, un merito creditizio ritenuto congruo dalla banca in base alle proprie politiche aziendali, e che questa non è obbligata ad assumersi il rischio del mancato rimborso del prestito per la quota non garantita dal CONFIDI a cui il soggetto, vittima di usura, si è rivolto.


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