Giuseppe Pennuto

Purtroppo la Corte di cassazione si è più volte occupata della questione da lei sollevata (da ultimo sentenza 9555/2018) asserendo che resta in ogni caso sanzionabile la condotta di chi semplicemente non ottemperi alla richiesta di comunicazione dei dati personali e della patente del conducente.

L’unico caso in cui la giurisprudenza si è orientata a lasciare al giudice di merito la valutazione e la verifica delle motivazioni, addotte dal soggetto obbligato a comunicare i dati del trasgressore, per giustificare l’omessa comunicazione degli stessi, è quando la comunicazione viene comunque fornita, sebbene in termini negativi (esempio, non ricordo chi conduceva quel giorno e a quell’ora il veicolo di mia proprietà”).

Nella vicenda discussa dai giudici di legittimità, è tuttavia bene precisare, tra la data dell’infrazione contestata e quella della richiesta di informazioni erano decorsi più di tre mesi.

Personalmente, le suggerirei di evitare ulteriori aggravi di spese legali.


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