Tullio Solinas

L’articolo 1 del Decreto Legge Luogotenenziale 1446/1918 specifica che gli utenti delle strade vicinali, anche se non soggetto a pubblico transito, possono costituirsi in Consorzio per la manutenzione e la sistemazione o ricostruzione di esse.

La strada vicinale consortile è una strada fuori dal centro abitato e costruita su un suolo demaniale o privato. Si tratta, in pratica, di una via di comunicazione, costruita per collegarsi ad una pubblica arteria.

All’articolo 3 della medesima normativa si legge che Il Comune e’ tenuto a concorrere nella spesa di manutenzione, sistemazione e ricostruzione delle strade vicinali soggette al pubblico transito, in misura variabile da un quinto sino alla meta’ della spesa, secondo la diversa importanza delle strade: il contributo comunale va poi integrato con quello, obbligatorio, degli utenti consorziati.

Dopo questa breve premessa, veniamo al punto, vale a dire all’articolo 7 del Decreto Legge 1446/1918, in base al quale i contributi degli utenti si esigono nei modi e coi privilegi stabiliti per la riscossione delle imposte dirette, mediante ruoli compilati in base al piano di ripartizione approvato dal Consiglio comunale.

Detti ruoli sono pubblicati per la durata di quindici giorni e resi esecutivi del prefetto; e l’esattore comunale è tenuto alla riscossione con lo steso agio che gli spetta per le imposte.

In base a questa norma del 1918, vetusta quanto si vuole, ma mai abrogata, la risposta al quesito è affermativa: un Consorzio stradale obbligatorio può essere considerato un Ente impositore, nel senso che può affidare al concessionario comunale la riscossione coattiva dei contributi alle spese di manutenzione, sistemazione e/o ricostruzione di una strada vicinale consortile, dovuti e non versati dai soggetti obbligati.


Per visualizzare l'intera discussione, completa di domanda e risposta, clicca qui.