La cambiale non pagata alla scadenza (il cui mancato pagamento è accertato dalla banca) costituisce titolo per agire esecutivamente nei confronti del debitore (il trattario). In altre parole, il creditore, per pignorare lo stipendio o la pensione del debitore, non deve neanche chiedere un decreto ingiuntivo al giudice ma può agire direttamente (appunto, è questa l’azione diretta) notificando l’atto di pignoramento al datore di lavoro del debitore o all’INPS.
L’azione esecutiva diretta, del creditore nei confronti del debitore inadempiente, si basa sulla cambiale non pagata (e non necessariamente protestata).
L’azione esecutiva diretta esercitabile dal creditore nei confronti del debitore inadempiente si prescrive in tre anni dalla data di scadenza della cambiale.
Fatte queste premesse, ed ipotizzando che il pignoramento del quinto che attualmente insiste sullo stipendio soddisfi il creditore che ha avviato l’azione esecutiva prima della sua entrata in quiescenza, è difficile che il secondo creditore accetti la sua proposta, dal momento che se lei non paga le cambiali egli potrà pacificamente (esibendo all’ufficiale giudiziario le sole cambiali non onorate) pignorare lo stipendio (appena si esaurirà il primo pignoramento) e proseguire con la pensione, sebbene per il solo 20% che eccede il minimo vitale (importo dell’assegno sociale aumentato della metà).
Tuttavia, tentar non nuoce. Mai sia …
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