Giovanni Napoletano

Come sappiamo, l’articolo 70, comma 4, del Codice delle Comunicazioni elettroniche, consente agli operatori di procedere ad una modifica unilaterale delle condizioni contrattuali nel corso del rapporto sotto qualsiasi profilo, tecnico, giuridico o economico.

Il Codice pone, però, in capo agli operatori l’obbligo di comunicare con congruo preavviso, non inferiore ad un mese, le modifiche intervenute e di informare contestualmente l’utente della possibilità di recedere dal contratto senza costi qualora non trovasse convenienza nelle nuove condizioni.

Le penali per recesso anticipato sono state abolite dalla Legge 40/2007. Tuttavia, la stessa legge prevede che, in caso di recesso anticipato, possa essere richiesto all’utente il pagamento di somme che siano giustificate da costi che l’operatore sopporta per le attività pertinenti al recesso. L’operatore deve quindi motivare e giustificare i costi addebitati per il recesso anticipato.

In base all’interpretazione della legge, seguita dall’Autorità nei propri provvedimenti e confermata dal giudice amministrativo, i costi che l’operatore può richiedere in sede di recesso anticipato sono soltanto quelli strettamente connessi alle attività necessarie alla lavorazione del recesso, secondo principi economici di causalità e pertinenza.

I costi che gli operatori hanno presentato per la verifica della Direzione tutela dei consumatori dell’Autorità, sono pubblicati, ai sensi della delibera n. 96/07/CONS, sui siti web degli operatori di comunicazioni elettroniche.

I relativi link sono disponibili anche sul sito dell’Autorità nella pagina dedicata a Prospetti informativi su offerte e condizioni economiche. In relazione ai diversi servizi offerti, può quindi verificare i relativi costi di disattivazione.

In caso di difformità tra i costi pubblicati sul sito dell’operatore e i costi richiesti o addebitati dall’operatore, l’utente può:

a) denunciare la vicenda all’Autorità, compilando l’apposito modello D telematico;

b) promuovere un tentativo di conciliazione secondo le indicazioni reperibili alla pagina Contenzioso tra utenti e operatori.

Il diritto di recesso si esercita formalmente, inviando una raccomandata A/R all’operatore (questo affinché si possa legalmente dimostrare la data certa in cui la richiesta è pervenuta in carico al fornitore del servizio – peraltro una e-mail di presa in carico inviata dall’operatore, non tramite posta certificata, potrebbe sempre essere disconosciuta). La comunicazione può eventualmente essere inviata per telegramma, fax o posta elettronica, purché confermata con lettera raccomandata nelle 48 ore successive.

E’ dunque evidente che qualora l’operatore, alla chiusura del rapporto successivo alla formale comunicazione di recesso effettuata con raccomandata A/R, addebitasse all’utente un canone (per connessione dati flat) non rapportato proporzionalmente alla durata del servizio offerto fino alla data in cui risulta aver ricevuto la raccomandata (e/o costi di disattivazione ingiustificati), la questione potrà essere regolata in sede di conciliazione come illustrato al paragrafo precedente.


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