Giuseppe Pennuto

Nel nostro paese è ricorrente l’abitudine di aprire lo sportello del proprio o dell’altrui veicolo, ad esempio quello dell’auto, in maniera negligente: questo gesto, sempre più spesso, è causa di incidenti automobilistici più o meno gravi.

Chi spalanca lo sportello in modo repentino, senza assicurasi se stiano sopraggiungendo persone o altri mezzi, infatti, sovente colpisce persone in sella a biciclette, motocicli o ciclomotori, i pedoni in transito sul marciapiede, oppure costringere altri mezzi a manovre pericolose per evitare l’urto.

Inoltre, quando mancano le dovute accortezze capita frequentemente che altri veicoli in transito si trovino a impattare contro la portiera aperta.

In questo caso, se è il terzo trasportato, ad esempio, ad aprire lo sportello, di chi è la colpa?

Chi risponde dei danni?

Ebbene, il Codice della Strada pone una presunzione di responsabilità in capo a chi apre lo sportello.

L’art. 157 C.d.S., infatti, stabilisce che sussiste il divieto a chiunque di aprire le porte di un veicolo, di discendere dallo stesso, nonché di lasciare aperte le porte, senza essersi assicurato che ciò non costituisca pericolo o intralcio per gli altri utenti della strada.

Lo stesso Codice della Strada precisa che chiunque viola le disposizioni di cui all’art. 157 sarà soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 41 a euro 169.

La responsabilità per tutti i danni, stante il dettato del C.d.S. combinato con l’art. 2054 c.c., deve ritenersi a carico conducente e/o proprietario del veicolo la cui portiera sia stata aperta all’improvviso o lasciata spalancata.

Dunque, nel dettaglio, il proprietario del veicolo dovrà poi vedersela con la propria assicurazione: la polizza RC auto, infatti, non regolamenta soltanto i danni provocati dalla circolazione dei veicoli, ma anche quelli che si verificano a seguito di operazioni propedeutiche, quali l’apertura dello sportello.

Maggiormente controversa risulta l’applicabilità dell’art. 2054 c.c. in caso di danni conseguenti all’improvvisa apertura della portiera dell’autovettura a opera di un soggetto adulto trasportato.

Sul punto, la Corte di Cassazione, con la sentenza 8216/2002, ha chiarito che tra proprietario, conducente del veicolo, assicurazione e trasportato corresponsabile del danno nei confronti di altro soggetto, si realizza nei confronti del danneggiato un’ipotesi di solidarietà nel debito risarcitorio.

Secondo gli Ermellini infatti, il terzo trasportato a qualunque titolo beneficia della disciplina dell’assicurazione medesima quale danneggiato, non quale danneggiante.

Pertanto, nei suoi confronti è ammissibile l’azione di rivalsa da parte dell’assicuratore della responsabilità civile che abbia risarcito il danno provocato dal predetto trasportato ad altro soggetto.

Concludendo, in teoria, l’assicurazione del proprietario del veicolo dovrebbe risarcirla completamente per i danni riportato. In seguito, però, potrebbe effettuare azione di rivalsa nei confronti del terzo trasportato.


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