Annapaola Ferri

Ci mettiamo nelle ipotesi in cui il mutuo abbia un capitale residuo da rimborsare tale da rendere economicamente svantaggiosa un’azione esecutiva finalizzata all’espropriazione dell’immobile da parte di un secondo creditore diverso dalla banca garantita da ipoteca.

In tali ipotesi potrebbe valutare la possibilità, per continuare a mantenere un livello di vita compatibile con quello condotto fino ad oggi, e poter pagare i debiti accumulati secondo le proprie effettive possibilità, di interrompere i pagamenti dei due prestiti che le sono stati erogati.

Vero è che creditori che hanno concesso i due prestiti potrebbero procedere anch’essi con il pignoramento dello stipendio, ma dovrebbero attendere che il datore di lavoro venisse completamente soddisfatto dal prelievo mensile attualmente in corso, prima di poter esigere la loro quota. Per crediti della stesa natura (in questo caso ordinaria) infatti, non può insistere sullo stesso stipendio, più di un pignoramento (rectius, per tutti i crediti ordinari non può essere pignorata una quota dello stipendio superiore al 20%).

In assenza di altri motivi oggettivi, il datore di lavoro non può licenziarla solo per aver avuto ragione in una causa civile.

Per il futuro, e data la situazione, sarebbe comunque consigliabile trasferire l’intera proprietà alla sua consorte (o la parte di proprietà del debitore ai figli), anche se ciò comporta, naturalmente altri rischi.


Per visualizzare l'intera discussione, completa di domanda e risposta, clicca qui.