Inutile tergiversare e darle false speranze: lei non potrà in alcun modo salvare l’immobile di proprietà, ma ha tutti i requisiti per fruire della legge 3/2012 per la composizione delle crisi da sovraindebitamento.
L’opzione di liquidazione del patrimonio (sospensione delle azioni esecutive, vendita diretta dell’immobile da parte del debitore, con ricavato destinato ai creditori, comunque maggiore di quanto ricavabile all’asta) prevista dalla legge 3/2012, le consentirà, tuttavia, di ottenere l’esdebitazione (azzeramento di tutti i debiti) e ricominciare una nuova vita professionale e privata affrancata dai creditori che la perseguitano.
Gli avvocati, in genere, non sono molto propensi ad adottare questa procedura poichè si discosta da quelle standard ed è comunque necessario essere iscritti ad un apposito albo per poter supportare il cliente.
Il debitore interessato a presentare istanza ex legge 3/2012 al Tribunale territorialmente competente può rivolgersi direttamente all’organismo di composizione della crisi, competente per il territorio ed individuato negli elenchi ufficiali degli organismi abilitati predisposto dal Ministero della Giustizia (questo il link).
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