Simone di Saintjust

Una cosa non ho capito: c’è scritto nell’atto di pignoramento:”1400 euro oltre interessi e spese successive, aumentata della metà. Cosa significa? Che deve pagare il doppio? Quindi non deve pagare solo i 1400 euro? Se deve presenziare lui all’udienza o l’avvocato? Il giudice può decidere di far pagare una certa somma e a decidere è l’avvocato dell’altra parte?

Il codice civile impone che il terzo pignorato accantoni, precauzionalmente, un importo pari al credito azionato aumentato della metà (nella fattispecie sarebbero stati 2.100 euro) per far fronte alle spese giudiziali sostenute dal creditore procedente (nella misura che verrà successivamente decisa dal giudice). La norma trova effettiva applicazione quando il debito del terzo debitore (cioè l’INPS) nei confronti del debitore esecutato (cioè suo padre) consiste in una somma che potrebbe essere consegnata al creditore procedente (il soggetto che agisce per la riscossione coattiva del debito) in un’unica soluzione e non, come nella fattispecie, attraverso dei ratei mensili. Le spese giudiziali, gli interessi di mora ed eventuali penalità a fronte di inadempimenti del debitore, previsti eventualmente dal contratto di prestito, incideranno sulla durata del prelievo mensile (la cui entità resta fissata indipendentemente dalla somma dovuta) e saranno quantificate dal giudice adito.

Le regole di pignoramento della pensione e le modalità di determinazione degli oneri a carico del debitore sottoposto ad azione esecutiva sono abbastanza rigide e riportate con chiarezza nel codice di procedura civile, per cui, a meno di problematiche specifiche, è inutile affidarsi ad un avvocato.

L’avvocato di controparte si limita a svolgere, più che altro, una funzione di assistenza e di controllo della procedura per il creditore. La presenza del debitore all’udienza può essere utile soprattutto a scopo informativo. Il terzo pignorato comunica per iscritto alla controparte, e quest’ultima riporta al giudice (perché egli possa decidere su entità della quota pignorabile e credito complessivo da rimborsare con il prelievo mensile) l’importo del rateo di pensione e se la retribuzione sia già gravata da una cessione del quinto o da pignoramento della medesima natura (ordinaria, esattoriale, alimentare) di quella per cui il creditore agisce.

Le penali e gli interessi di mora previsti dal contratto (e pertanto non noti), il livello, la durata e la qualità dell’assistenza legale prestata dal proprio avvocato al creditore (elementi pure essi ignoti), non consentono di stabilire a priori, neanche per approssimazione, gli oneri che potranno gravare sul debitore in aggiunta al capitale non rimborsato nei termini pattuiti al momento dell’erogazione del prestito.


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