Giovanni Napoletano

Molto spesso, quando si chiama operatore telefonico, poiché allettati dalle varie offerte, capita di imbattersi in una serie di problemi, come può essere quello del ritardo nella portabilità del numero telefonico.

Ad esempio, può capitare che il Gestore del servizio, non effettuando correttamente la procedura di portabilità, provochi allo sfortunato cliente disagi e problemi che si manifestano in una ritardata migrazione del numero.

Capita, addirittura, che questo grave disservizio degeneri nella mancata portabilità del numero fisso o mobile e che porti anche alla perdita del numero telefonico.

E’ chiaro che questo problema ricade interamente nella responsabilità di entrambe le Compagnie telefoniche interessate alla portabilità richiesta.

Le Compagnie hanno, infatti, dei precisi doveri nei confronti degli utenti:

  • attivarsi celermente nella procedura di migrazione richiesta;
  • evitare ogni possibile ritardo nella portabilità del numero per non arrecare disagi o danni al cliente.

La situazione di ritardo, di cui abbiamo già parlato, si aggrava nel caso in cui una pessima gestione della procedura trasformi (addirittura) il ritardo in mancata portabilità del numero.

Per questo motivo, è utile sapere che al consumatore spetta un indennizzo proporzionale ai giorni di ritardo rispetto alla data prevista. Q

Questo indennizzo è riconosciuto sia nel caso di ritardo nella portabilità del numero che in quello di mancata migrazione del numero.

Di norma, il problema di cui abbiamo parlato porta inevitabilmente al risarcimento per inadempimento contrattuale, così come previsto dal ex articolo 1218 del codice civile.

Già nelle clausole del contratto col cliente è previsto, a titolo di risarcimento danni a causa di un ritardo nella portabilità del numero, un indennizzo economico per ogni giorno di disservizio e a partire dalla data prevista per il passaggio.

Mediamente la cifra dovuta – differente per i diversi Operatori e variabile in base alla tipologia di contratti (fisso, mobile, privati e business) – parte da 5,00 € al giorno.

In alternativa all’indennizzo per ogni giorno di disservizio subìto, è sempre possibile richiedere un risarcimento per danni.

Il risarcimento danni potrà ricompensare l’utente con somme molto maggiori di quelle ottenibili in conciliazione.

Si pensi, ad esempio, a una attività commerciale o a un libero professionista che a causa del disservizio non possa utilizzare, per il proprio lavoro, la linea telefonica e/o internet.

Con questa procedura potrà ottenere un risarcimento economico commisurato al danno economico che ha subìto.

Ciò vale sia per un ritardo nella portabilità del numero che per una mancata portabiltà del numero, fisso o mobile che sia.

Generalmente, il termine previsto per la portabilità del numero fisso si aggira su 8/12 giorni, mentre per le utenze mobili è di 2 giorni lavorativi.

Entrambe le tempistiche sono da calcolare a partire dal momento della richiesta.

Tali differenze dipendono dall’appartenenza, come clienti, ai vari Operatori che assumono impegni precisi nella tempistica.

In entrambi i casi il consiglio è sempre quello di verificare tutte le condizioni contrattuali, richiedendo espressamente agli uffici commerciali dell’Operatore, verso cui si trasferisce il numero, la data precisa di quando avverrà il passaggio.


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